A fronte di una recente giudizio vinto n tale materia dallo Studio G&L Avvocati, nonché delle frequenti richieste di chiarimenti che ci pervengono, torniamo a parlare della finalità della cauzione nei contratti di locazioni.
Come è noto, al momento della sottoscrizione del contratto, l’affittuario versa al proprietario delle mensilità anticipate che vanno a costituire la c.d. cauzione.
Quando il contratto di locazione cessa di esistere, il proprietario è tenuto per legge a restituire la cauzione ricevuta, non potendola utilizzare per eventuali lavori di manutenzione e/o riparazione dell’appartamento stesso.
L’unico caso in cui il proprietario dell’immobile può trattenere la cauzione, è per mandarla in compensazione con eventuali canoni di locazione scaduti e non pagati.
E ciò in linea con la natura di deposito cauzionale riconosciuta a tale somma (si veda anche Tribunale di Roma sentenza 10196/2016), che ha natura di garanzia preventiva.