Con la sentenza n. 54531 del 22/1272016, la Sez. III penale della Cassazione ha dichiarato sequestrabile il cane, nel caso di disturbo alla quiete pubblica.
Il fatto è giunto in Cassazione dopo essere stato oggetto di vaglio del Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni cani di proprietà di una signora alla quale venivano contestati i reati di cui agli artt. 674 e 659 c.p., ovvero getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, denunciate da alcuni vicini di casa.
La proprietaria dei cani faceva ricorso per Cassazione, sostenendo la insequestrabilità degli animali essendo questi ultimi non una res, ma bensì esseri senzienti, con dei propri sentimenti.
Gli ermellini, però, respingevano il ricorso, sostenendo la sequestrabilità dei cani in riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva, a tali fini, parificato il cane alla cosa.
Ciò ulteriormente argomentando con riferimento al disposto dell’art. 544 sexies c.p. a mente del quale “gli animali possono essere soggetti a confisca e, quindi, a sequestro preventivo”.
Sulla base di tali argomentazioni, ritenendo irrilevante la circostanza che i cani siano degli esseri senzienti, la Cassazione ha addirittura motivato circa la ulteriore irrilevanza anche del rapporto affettivo tra l’animale ed il padrone, di fatto venuto meno proprio con l’applicazione della misura cautelare.
Una sentenza quest’ultima fortemente discutibile, anche per gli evidenti passi in avanti che la nostra legislazione e la stessa giurisprudenza, di legittimità e di merito, sta cercando di compiere non solo in tema di tutela degli animali, ma anche di un loro riconoscimento come soggetti – e non oggetti – autonomi, con propri sentimenti, percezioni ed anche diritti a cui garantire un’adeguata tutela.