La cartella di pagamento emessa da Equitalia ha validità un anno.
Oltre tale termine, l’agente per la riscossione non potrà procedere col pignoramento.
Più precisamente, il DPR 602/1973 art. 50 comma 2 impone ad Equitalia di iniziare l’esecuzione forzata (notificando l’atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e non oltre un anno dalla stessa notificazione.
Se nell’arco di tale anno Equitalia non intraprende l’esecuzione, è obbligata a rinnovare l’intimazione di pagamento, con un ulteriore atto che dovrà essere notificato al debitore (intimazione di pagamento o intimazione ad adempiere).
L’intimazione di pagamento (che impone al debitore di pagare entro 5 giorni) perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla sua notificazione. Scaduto questo termine, Equitalia sarà comunque libera di notificare successive intimazioni di pagamento, ciascuna con validità di 180 giorni, sino a quando il credito non risulterà prescritto.
Qualora, però, il debito sia inferiore a 1.000,00 euro, prima di iniziare l’esecuzione (e quindi prima di notificare il pignoramento) Equitalia deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo e deve attendere il corso di almeno 120 giorni prima di dare luogo all’esecuzione.
Secondo quanto prescritto dalle SSUU (sentenza 8279/2008) l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile per vizi propri, innanzi al Giudice ordinario o alla Commissione tributaria in ragione della natura del tributo con essa richiesto.
Diversamente dal pignoramento, per avviare il fermo o l’ipoteca, Equitalia non ha invece bisogno di notificare al debitore la preventiva intimazione di pagamento, anche laddove sia trascorso più di un anno dalla notificazione della cartella esattoriale.
L’intimazione di pagamento, naturalmente, sospende i termini di prescrizione.
Il termine prescrizionale, come noto, varia in ragione della natura del tributo:
– 10 anni per i tributi erariali (Iva, Irpef, imposta di registro, imposta ipocatastale ecc.), termine che decorre dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notificazione) o nel caso di cartella impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza;
– 5 anni per contravvenzioni e sanzioni;
– 5 anni per i tributi locali (ec. tarsu, ici, imu ecc.);
– 3 anni per il bollo auto, termine che decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto.
In tutti i casi su menzionati, qualora la cartella venga impugnata dal debitore, ma la causa veda quest’ultimo soccombente, allora il credito si prescriverà in 10 anni (essendo il titolo esecutivo non più la cartella esattoriale, ma la sentenza, la cui prescrizione è appunto decennale).
Pignoramento, intimazione di pagamento e nuova cartella di pagamento sono tutti atti che interrompono il decorso del termine di prescrizione.