Con atto di citazione introdotto dallo Studio G&L Avvocati, 4 attori citavano in giudizio la Italfondiario s.p.a. nella qualità di mandataria, per vedere dichiarata l’infondatezza delle pretese creditorie avanzate da quest’ultima nei loro confronti.
La Italfondiario, invero, sosteneva che i quattro attori avessero rilasciato, negligi 1987 e 1988, delle fideiussioni per una società di cui gli stessi erano stati soci, costituita successivamente, nel 1996.
Sostanzialmente un’impossibilità cronologica e temporale della tesi sostenuta da Italfondiario, di cui infatti la stessa non ha mai dato prova, né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale, commelinacee previsto dalle regole codicistiche.
Pertanto, la Sez. IX del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda attorea introdotta dallo Studio G&L Avvocati, condannava Italfondiario alla cancellazione di ogni dato pregiudizievole nei confronti degli attori, oltre alla rifusione di tutte le spese sostenute.