Lo spunto per trattare di un argomento assai diffuso ce lo offre la Cassazione con la sentenza n. 1323/2016, la quale ha chiarito che l’assegno di invalidità si trasmette agli eredi, anche se in concreto essi, o alcuni di loro, non abbiano provveduto a prestare assistenza.
L’indennità infatti – continua la Cassazione riformando la sentenza di merito – è un diritto proprio di ciascun erede, riconosciuto per legge a tutti coloro che rivestono tale qualifica, non solo a colui che si sia fattivamente adoperato per prestare assistenza.
Gli eredi in particolare hanno diritto alle quote della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagno maturate dalla domanda amministrativa e sino alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all’accertamento di inabilità da parte della commissione medica provinciale.
Tali somme, invero, contribuiscono a formare il patrimonio del deceduto e, quindi, si trasmetto per via ereditaria anche nell’ipotesi in cui sia intervenuta la morte dell’invalido prima dell’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge.