INTRODOTTO L'OMICIDIO STRADALE

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Dopo numerose discussioni il  Senato ha definitivamente approvato il testo di legge per l’introduzione del c.d. omicidio stradale, che comparirà nell’art. 589 bis c.p.p., immediatamente dopo la più ampia fattispecie di omicidio colposo.

La nuova disposizione di legge prevede prima di tutto che se alla guida si trova persona in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico oltre 1,5 grammi/litro, o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti, la pena prevista è quella della reclusione da 8 a 12 anni, con arresto in flagranza di reato.

Se il conducente si dà poi alla fuga, la pena applicabile sarà fino a 20 anni.

Per l’automobilista che invece si pone alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 grammi/litro o che abbia causato l’incidente con condotta di particolare pericolosità sociale (eccesso di velocità, sorpassi, infrazioni con semaforo rosso ecc.) è prevista la reclusione da 5 a 10 anni. In questo caso non sarà consentito l’arresto in flagranza.

La pena può, inoltre, essere aumentata della metà se la guida dello scellerato conducente causa la morte di più persone, con una pena sino a 18 anni di reclusione.

Il testo di legge licenziato dal Senato prevede, infine, che si applica sempre l’ipotesi più grave di omicidio stradale e lesioni, quando si tratta di camionisti e/o conducenti di autobus.

 

 

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