Così ha stabilito il Tribunale di Sciacca con la sentenza n. 229 del 2 maggio scorso, condannando Comune a risarcire 350 mila euro agli eredi di un giovane morto in un incidente stradale nel Gennaio del 2007 a causa della presenza di una cane randagio.
La vittima sulla propria moto aveva, infatti, perso il controllo del veicolo dopo aver investito un cane randagio che gli aveva letteralmente tagliato la strada.
Il Comune è stato ritenuto responsabile di non aver evitato la presenza di animali lungo la sede stradale, affermando il seguente principio:
Anche nei casi in cui la pertinente normativa regionale in tema di randagismo attribuisce ai servizi veterinari delle ASL il compito di catturare cani e gatti randagi, la giurisprudenza ritiene ormai che, alla luce del ruolo primario spettante ai comuni nel quadro dell’attività di prevenzione di tale fenomeno, sia consentito addossare agli enti locali, ove vengano meno agli obblighi loro imposti dalla normativa di settore e dai principi generali che governano l’agire dell’amministrazione, la responsabilità per i danni provocati dagli animali vaganti. Ciò vale, a maggior ragione, quando il legislatore regionale, come avviene in Sicilia, individua proprio nei comuni i soggetti obbligati al recupero degli animali randagi.