L’Agente della riscossione deve iniziare il pignoramento entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di nullità dell’esecuzione forzata.
Lo prescrive l’art. 50 del DPR 602/73 prescrivendo che, decorso tale termine, non è più possibile avviare la procedura di esecuzione forzata, a meno che non venga notificato un nuovo atto che, in questo caso, si chiama, intimazione di pagamento.
L’animazione di pagamento, però, indicherà al debitore che deve assolvere a quanto richiesto nel più breve termine di 5 giorni (non più 60 come per la cartella di pagamento). L’intimazione perderà a sua volta efficacia dopo 180 giorni dalla sua notificazione, qualora Equitalia non abbia provveduta entro tale termine a dare luogo all’esecuzione forzata.
In ogni caso, l’esecuzione non potrà più essere iniziata laddove il tributo/tassa si sia prescritto.
Ricordiamo che, secondo quanto precisato con più sentenze della Cassazione, la prescrizione varia in ragione del tributo stesso:
10 anni per Iva, Irpef, Irpeg, canone Rai, contributi camera commercio;
5 anni per Imu, Tasi, Tosap, Tari, multe stradali, contributi Inps e Inail;
3 anni per bollo auto.
Eseguito il pignoramento, quest’ultimo perderà comunque efficacia se entro i 200 giorni successivi Equitalia non avrà proceduto al primo incanto per la vendita del bene all’asta.