Un principio importante a tutela dei figli minori, ribadito da ultimo con la sentenza della Corte della Cassazione n. 4753 del 23/02/2017.
Un principio già accolto da numerosi giudici e sul quale lo Studio Legale Giusti&Laurenzano ha ottenuto vittoria giudiziale per una propria assistita, a tutela dei suoi due figli letteralmente abbandonati dal padre, pur funzionario pubblico.
Se è pur vero che le spese per i figli vanno, di regola, concordate fra i genitori, vi possono essere dei casi in cui, anche solo per motivi di praticità e di opportunità, il genitore collocatario si trovi a dover anticipare spese che non ha modo di poter sottoporre al giudizio dell’altro genitore.
Si pensi ad esempio ad spesa medica imprevista o una spesa scolastica richiesta.
In tutti questi casi, il genitore esercitando liberamente la propria responsabilità genitoriale, può valutare conveniente sostenere per il minore tali spese, senza chiedere il permesso.
In tali casi, l’altro genitore è tenuto a rifondere – se nno diversamente previsto in un provvedimento giudiziale – il 50% della spese sostenuta.
Dunque, quando non ci sono alternative e la spesa è necessaria per l’interesse del bambino, il genitore collocatario può procedere direttamente, senza previo consenso dell’altro.