E’ quanto emerge dalla sentenza n. 4020 emessa dalla Corte di Cassazione il 15 Febbraio 2017.
Il curatore aveva chiesto al giudice il disconoscimento della paternità del padre biologico, sul presupposto che trovandosi il ragazzo in età preadolescenziale, conoscere il suo vero padre e quindi modificare il suo status, sarebbe stato per lui particolarmente complicato ed avrebbe alterato le dinamiche della stessa famiglia in cui già viveva, portando il nome del “padre legale”.
La Cassazione però non è stata di questo parere.
La Corte ha infatti precisato che il disconoscimento del padre biologico è diritto personalissimo, come tale azionabile – dopo la riforma – anche direttamente dal minore degli anni 14 per il tramite del curatore.
Così non è stato nel caso di di specie, dove la domanda è stata introdotta, peri tramite del curatore, dal padre legale. E siccome il diritto al nome è personalissimo spetta unicamente al minore chiedere di conservare il cognome del padre legale.