Così ha pronunciato la Cassazione con la sentenza del 3 Febbraio scorso.
Secondo il giudice di legittimità, quando un coniuge domanda la riduzione del mantenimento verso l’altro coniuge, adducendo ed allegando oneri familiari connessi alla creazione di una nuova famiglia, il giudice è chiamato a verificare l’effettiva condizione economica.
L’organo giudicante dovrà quindi accertare se dal “cumulo” tra pagamento del mantenimento al coniuge e oneri connessi alla nuova famiglia, si determini un depauperamento delle entrate di colui che chiede la riduzione del mantenimento.
Depauperamento che, qualora accertato, negherebbe al coniuge che lo subisce di poteri ricostruire effettivamente una nuova vita.
In caso di accertata difficoltà ad affrontare tali oneri in considerazione del reddito effettivamente disponibile, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, avendo la corte territoriale adita omesso ogni tipo di indagine sul punto.