Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18462/2016.
La vicenda nasce dalla querela presentata dalla moglie avverso il marito, la quale lamentava che durante il procedimento per la separazione e il suo allontanamento da casa, il coniuge aveva aperto la corrispondenza ad ella indirizzata, nonostante l’espressa richiesta di invio al nuovo indirizzo.
Già i giudici di merito avevano dato ragione alla donna, non rinvenendo alcuna delega in capo al marito quanto all’apertura della corrispondenza, nonostante – come lamentato da quest’ultimo – si trattasse di semplici utenze domestiche.
E tanto è bastato anche per la Corte di Cassazione per confermare la condanna per il delitto di cui all’art. 616 c.p., così motivando: “e’ sufficiente la consapevolezza di prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza diretta esclusivamente ad altri” per integrare il reato contestato.