IL GENITORE CHE MANTIENE DA SOLO I FIGLI, PUO' RIFARSI SULL'ALTRO

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Con ordinanza n. 6819 del 15 Marzo 2017 la Cassazione ha stabilito che il genitore che da solo ha provveduto al mantenimento dei figli, ha titolo per agire iure proprio per ottenere il risarcimento dall’altro genitore.

Il giudice di legittimità, riformando la sentenza della corte d’appello, ha ricordato che “il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’articolo 2031 c.c.”.

Sul capitale, continua la Cassazione, spettano al genitore che ha presentato la domanda anche gli interessi ex art. 324 c.c., i quali dunque non potranno più essere chiesti direttamente dal figli una volta divenuto maggiorenne.

 

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