Così la Corte d’Appello di Bari in riforma del decreto emesso dal Tribunale, ha revocato l’assegno di mantenimento avverso un figlio ormai maggiorenne, che si era dimostrato assolutamente inerte.
Il ricorrente aveva infatti dedotto che il figlio dopo il conseguimento della laurea e una specializzazione, doveva comunque considerarsi in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio.
Il figlio invece era reduce da numerosi insuccessi universitari, insuccessi che dimostravano una totale inerzia dello stesso, non avendo quest’ultimo nemmeno provato a procurarsi una fonte reddituale che gli garantisse l’autosufficenza.
Giova in ogni caso precisare che, per il nostro ordinamento, l’età del figlio non costituisce un limite al mantenimento. Infatti la Giurisprudenza ha più volte sottolineato come il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento sia tenuto a «provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
La situazione soggettiva del figlio che si rifiuta ingiustificatamente, in età avanzata, di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo o negli studi, non è tutelabile perché sarebbe altrimenti «contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona».