Neanche la votazione all’umanità dell’assemblea, può impedire ai condomini di tenere animali.
Così ha stabilito il Tribunale civile di Cagliari con l’ordinanza resa il 22 Luglio scorso.
Un condomino aveva presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. perché venisse annullato l’art. 7 del regolamento condominiale che vietata l’accesso nello stabile di animali domestici.
Il condominio si costituiva in giudizio eccependo la regolarità di detto divieto.
Il Tribunale ha riconosciuto viziato da nullità sopravvenuta l’art. 7 del regolamento condominiale, poiché con la legge 220/2012 è stato introdotto il principio secondo il quale le norme del regolamento condominiale non possono vietare di tenere animali domestici; norma che si applica sia ai regolamenti contrattuali che assembleari, precedenti o successivi alla citata riforma del 2012.
Il regolamento che si discosti dalla previsione legislativa è, dunque, affetto da nullità sopravvenuta perché contrario ai principi di ordine pubblico.
E ciò anche compatibilmente con la tutela offerta in sede europea, in particolare dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo nel Novembre del 1987 e ratificata inItalia nel 2010; nonché nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato in Italia con legge 130/2008, il quale prevede all’art. 13 che l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
Il divieto è, pertanto, nullo.