Articolo tratto da giurisprudenzapenale.com:
La pronuncia n. 49318 del 21/11/2016 nel rigettare il ricorso della parte civile contro una sentenza di non luogo a procedere, sconfessa l’orientamento fino ad oggi reputato dominante, secondo il quale il reato d’usura, in quanto punibile a titolo di dolo generico, potrebbe configurarsi anche nella forma del dolo eventuale.
In particolare, nel caso di specie il ricorrente lamentava che il G.U.P. non avesse affermato la configurabilità del delitto d’usura anche a titolo di dolo eventuale in capo al direttore di un Istituto di Credito, il quale aveva affidato ad una società esterna il compito di rilevare informaticamente l’eventuale superamento dei tassi soglia, al fine di ridurre automaticamente gli importi dovuti. La Cassazione non accoglie tale eccezione e si riporta, invece, ad un risalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il delitto d’usura sarebbe punibile unicamente a titolo di dolo diretto, inteso quale cosciente volontà del reo di perseguire interessi o vantaggi usurari.