Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4494 del 08/03/2016 con la quale ha condannato il datore di lavoro a riconoscere alla lavoratrice tutti gli emolumenti dovuti in base di un contratto a tempo pieno, non essendo previsto nel contratto part time stipulato tra le parti, l’orario di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale assenza, sottolinea la Cassazione, determina l’automatica trasformazione a tempo pieno del contratto, non avendo peraltro assolto il datore di lavoro l’onere posto a suo carico di dimostrare l’effettivo orario seguito dalla ricorrente per svolgimento dell’attività lavorativa.
E ciò in conformità di quanto già precedentemente disposto dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 210/92 e 283/2005) che ha dato dell’art. 5 D.Lgs. 276/2003 convertito con Legge 863/84 una lettura costituzionalmente orientata, precisando che seppur l’omessa indicazione dell’orario di lavoro non comporta l’invalidità del contratto, esso automaticamente comporta la presunzione che tale contratto sia tempo pieno e non part time.