Il Contratto Di Deposito

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imagesAi sensi dell’art. 1766 c.c. il “deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”.
Si tratta di un contratto reale, che si considera perfezionato tra le parti in seguito all’effettiva consegna materiale di un bene mobile determinato a scopo di custodia: è proprio la consegna di una cosa determinata che fa sorgere l’obbligo di custodia e di restituzione.
Per il per perfezionamento del contratto di deposito non è essenziale il previo scambio espresso del consenso tra i contraenti, ma sono sufficienti la consegna e l’accettazione della cosa mobile da parte del depositante e del depositario.
Nel caso seguito con successo dallo Studio G&L Avvocati, il Giudice d’Appello ha configurato il “perfezionamento tra le parti, attraverso la messa a disposizione dei clienti della filiale di cassette o armadietti per il deposito di oggetti poste all’esterno della porta di ingresso e l’utilizzazione di una di esse da parte dell’appellante, di un contratto di deposito gratuito, limitato al tempo necessario all’espletamento delle operazioni da parte della cliente all’interno della filiale stessa”.
In particolare, secondo il Tribunale, tra l’appellante e l’Istituto bancario si è perfezionato tacitamente un contratto di deposito gratuito avente per oggetto la custodia della borsa, consegnata e riposta all’interno dell’apposita cassetta di cortesia da parte della persona danneggiata, per il tempo occorrente allo svolgimento delle operazioni bancarie.

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