A fronte delle numerose richieste di chiarimenti ricevute sull’argomento, lo Studio G&L propone un breve prontuario circa la presenza degli animali domestici in condominio.
Come è noto, grazie alla legge 220/2012 è stata introdotta una norma ad hoc – l’art. 1138 comma 5 c.c. – il quale stabilisce che nessun regolamento condominiale può vietare di possedere o detenere animali domestici.
Ciascun condomino potrà, quindi, tenere con sé il proprio amico a 4 zampe, certamente nella parti in proprietà esclusiva, ma anche nelle c.d. parti comuni.
Ciò non toglie, anche al fine di evitare inutili litigi ed episodi che potrebbero ripercuotere sugli stessi animali, che i padroni devono sempre rispettare le regole della civile convivenza oltre alle altre norme condominiali.
E’ importante che ciascun proprietario rispetti le regole sulla sicurezza, sull’igiene e sulla salute, per non arrecare pregiudizio agli altri condomini, controllando che rumori ed odori non superino la soglia della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c.
In assenza di un parametro normativo preciso, la Cassazione ha preliminarmente precisato che la natura del cane non può certamente essere coartata nel senso di impedirgli del tutto di abbaiare, indi per cui episodi saltuari di “disturbo” possono e devono essere tollerati.
Ciò non toglie, continuano i Giudici, che i proprietari devono intervenire per quanto possibile onde evitare il disturbo degli altri condomini e, sopratutto, per farsi carico della pulizia dei propri animali, raccogliendo le deiezioni e non lasciando in giro il cibo.
Insomma, un po’ di buon senso vale più di mille regole.