Lo ha stabilito la Cassazione Sez. IV penale con la sentenza n. 44595/15 dichiarando che non esiste il reato di evasione nella condotta di colui che trovandosi presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare, se ne allontani dopo la lite con la moglie, avendo in precedenza avvertito telefonicamente i carabinieri.
Considerando la condotta dell’imputato nel suo insieme, la Cassazione evidenzia l’assenza di offensività concreta della stessa (Corte Cost. n. 225/08). Difatti secondo l’art. 49 c.p. che al secondo comma prevede la figura del c.d. reato impossibile “la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”.
Questa norma enuncia il cd. principio di offensività che trova fondamento nel presupposto che non possa esservi reato in assenza di una concreta lesione del bene giuridico che la norma tende a tutelare, con la conseguenza che il fatto materiale deve poter essere idoneo a ledere o porre in pericolo il bene protetto.
Nel caso in esame, la condotta dell’agente non ha mai in concreto impedito all’autorità di P.G. di effettuare i dovuti controlli. Infatti l’imputato non solo ha comunicato preventivamente ai Carabinieri il proprio allontanamento dal domicilio coatto, ma è sempre rimasto nelle vicinanze.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’imputato ritenendolo fondato ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il fatto non sussiste.