FINE DELLA CONVIVENZA E BIGENITORIALITA'

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In accoglimento del ricorso di un padre che aveva visto disattese le sue richieste di visita dei figli in entrambi i gradi di giudizio, la Cassazione con la sentenza n. 6919 del 16 Febbraio 2016 ha precisato quanto segue.

Preliminarmente, rileva la Corte, nella pregressa giurisprudenza della medesima si è già più volte affermato il principio secondo cui il decreto della corte d’appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamenti dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento (come al caso di specie), è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché già in vigore della Legge n. 54/2006 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo il d.lgs. n. 154/2013 che ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, avendo un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato (cfr. anche Cassazione 6132/15 e 11218/13).

Ciò posto e valutando il merito del provvedimento censurato, la Cassazione ha avuto modo di osservare che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare, circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare.

Fermo restando in ogni caso il rispetto del diritto alla bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a consentirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Compito dei genitori, infatti, è anche quello di preservare la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore.

Sulla scorta di quanto sopra, la Cassazione ha enunciato il seguente principio:

“in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé ….. il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova… incluse le presunzioni… tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

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