FALLIMENTO: EQUITALIA AMMESSA MA SENZA PRIVILEGIO

Condividi questo articolo

La Cassazione con ordinanza del 7 giugno 2016 n. 11656, ha accolto il ricorso proposto dal curatore di una S.r.l. presentato avverso la decisione con cui era stata riconosciuta la natura di privilegio al credito tributario.

Equitalia, quindi, è stata ammessa al passivo del fallimento senza il privilegio non avendo indicato in maniera precisa e specifica il bene oggetto della prelazione.

La Cassazione ha testualmente precisato che l’articolo “93, comma 3, n. 4) L. fall. novellato, applicabile ratione temporis, stabilisce che il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere “l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”; il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede poi che, se tale requisito è omesso o del tutto incerto, “il credito è considerato chirografario.

Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non v’è dubbio, pertanto, che nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (conforme già Cassazione n. 7287/2013).

decisione equitalia

scrivici Per una consulenza

Cerca
ARTICOLI RECENTI CORRELATI:
CATEGORIE CORRELATE: