Il ricorso avverso l’estratto di ruolo, anche in assenza dell’atto prodromico, è legittimo.
Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12/10/2016, n. 20611, riformulando il precedente giudizio di appello, con il quale la Commissione Tributaria Regionale aveva sostanzialmente dichiarato inammissibile l’impugnazione del ruolo, in quanto ritenuto “atto interno all’amministrazione”.
Sul punto erano già intervenuto le SSUU precisando che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione…….. giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Non attenendosi a tale principio, dunque, il giudice di appello ha errato,continua la Cassazione, motivo per cui la sentenza di secondo grado è stata cassata, in accoglimento del ricorso del contribuente.