EQUITALIA: PER L’ISCRIZIONE IPOTECARIA E’ OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

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L’iscrizione d’ipoteca sull’immobile, per le cartelle non pagate, è illegittima ove non preceduta da alcuna comunicazione preventiva al contribuente.
Così ha prinunciato la Commissione Tributaria di Varese con la sentenza n. 275 del 2016.
Un contribuente aveva, infatti, imugnato diverse cartelle di pagamento notificategli da Equitalia per l’iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà.
Senonché tali notificazioni non erano state precedute da alcuna comunicazione preventiva al contribuente, con ciò eccependo – come già stabilito delle SSUU della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 – la nullità dell’iscrizione ipotecaria, non avendo conseNtito al contribuente di accedere a quella procedure endoprocedimentale in grado di risolvere, in tempi più celeri e con minori costi, la contestazione attribuitagli.
Per tali ragioni la Commisione Tribitaria ha accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle e la relativa iscirizone, condannado altresì Equitalia alla rifusione delle spese.

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