EQUITALIA: LA RATEIZZAZIONE NON E' RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

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Così ha pronunciato la Cassazione con la sentenza n. 3347 del 17 Febbraio 2017, affermando che la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza.

La rinuncia alla mancata contestazione delle somme intimate da Equitalia non può essere presunta, afferma la Cassazione, ma deve risultare da atto scritto proveniente dal contribuente.

Non può certamente farsi derivare implicitamente da una richiesta di rateizzazione, che il contribuente può aver chiesto anche solo per motivi di opportunità, onde voler bloccare una eventuale azione esecutiva.

In sostanza, “le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare” gli importi in parola, “debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur”, lasciando libero il contribuente di adire, nei termini di legge, l’organo giudiziario competente.

 

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