E' RESPONSABILE L'OPERATORE DEL 118.

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La Cassazione con la sentenza n. 40036/2016 ha riconosciuto la penale responsabilità dell’operatore del 118 per le gravi negligenze riscontrate, non avendo egli provveduto – in seguito ad una chiamata per crisi epilettica – ad allertare tempestivamente e con la dovuta “gravità” del caso l’ambulanza ed il medico a bordo di essa.

In seguito alla errata comunicazione dell’operatore del 118 che sottovalutava la chiamata di emergenza, infatti,  l’ambulanza giungeva dopo circa 30 minuti, quando nulla vi era più da fare per il ragazzo, morto nel frattempo per la crisi epilettica.

Dalla ricostruzione processuale emergeva che, nonostante l’insistenza della donna che aveva richiesto l’intervento dell’ambulanza per il figlio colpito dalla crisi, l’operatore del 118 aveva sconsigliato l’invio dell’ambulanza, prevedendo che la crisi sarebbe “passata da sola”, senza accertarsi delle reali condizioni del malato.

Secondo gli ermellini, chiara è la colpa dell’operatore del 118 che non ha acquisito alcuna informazioni circa il reale stato del paziente, disattendendo altresì a tutti i protocolli del caso, da cui la responsabilità penale confermata dalla Cassazione.

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