A dirlo è la Cassazione Sez. V penale con la sentenza del 18/10/2016, la quale ha ravvisato il reato di abbandono di persone minori o incapaci nella condotta del figlio che abbandona il genitore incapace.
Income sui figli, continua la Corte, l’obbligo di assistenza dei proprio genitori, tanto più se in stato di incapacità fisica e morale. Qualora dall’abbandono derivi pericolo per l’incolumità del genitore, allora il figlio risponderà non solo in base alle leggi civili, ma anche del reato di abbandono, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Il reato de quo scatta, secondo gli Ermellini, “al compimento qualsiasi condotta, attiva o passiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità dei soggetti passivi”.
Una sentenza che, ancor prima che di diritto, appare di civiltà.