A stabilirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 19540 resa il 24 Luglio scorso.
Secondo gli ermellini, il divorzio a domanda congiunta determina l’inammissibilità della revoca del consenso da parte di uno solo dei coniugi, stante la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale.
Ciò esclude, continua la Cassazione, il “ripensamento unilaterale”, piche la domanda congiunta non è la sommatoria delle singole volontà, ma bensì una iniziativa comune e paritetica, rinunciabile dunque soltanto da entrambi i coniugi.
In applicazione dei richiamati principi, si deve escludere – a parere della Corte – che la revoca unilaterale del consenso determini l’arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi valutandone la conformità a norme inderogabili e all’interesse della figlia minore.