Nel caso di utente moroso, il gestore del servizio idrico non può privarlo della fornitura dell’acqua per indurlo al pagamento.
I giudici di merito (Tribunale di Fermo) con la sentenza dello scorso 23 Marzo hanno accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un utente, ordinando all’azienda l’immediato riallaccio, poiché la sospensione risultava lesiva di diritti costituzionalmente garantiti.
In particolare il giudice ha evidenziato come l’art. 32 Cost. tuteli il diritto alla salute, al cui esercizio e’ certamente connesso l’uso dell’acqua potabile in casa.
Irrilevante la circostanza poi, addotta dal gestore, che l’utente abbia atteso diversi mesi prima di intraprendere l’azione giudiziale, posto che in tale lasso di tempo si è dimostrato che egli aveva tentato una definizione bonaria della vicenda occorsagli.