CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E DI ACQUISTO DI UNA VETTURA

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Disattendendo il giudizio di merito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19000 del 27/09/2016 ha pronunciato il seguente principio: tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, esiste un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di un’ esclusiva del finanziatore per la cessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

In ossequio a tale principio, la Cassazione ha accolto la domanda dell’attore con la quale quest’ultimo aveva chiesto pronunciasi la risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento, non avendogli mai consegnato la vettura acquistata, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito a fronte della mancata vendita.

Il collegamento tra i due contratti, infatti, come è facilmente comprensibile, è assolutamente necessario e disposto per legge;indi in caso di inadempimento del venditore, il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l’acquisto del bene mai consegnato, giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono su quello di finanziamento.

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