Le spese di manutenzione di un cancello devono essere ripartite solo tra i condomini (condominio parziale) comproprietari dell’area alla quale dà accesso il cancello stesso.
Il condominio parziale opera proprio sul piano della semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, per permettere che, quando all’ordine del giorno dell’assemblea via siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati.
Così ha stabilito la Cassazione II sezione civile con la sentenza n. 4127 del 2 Marzo scorso, ribadendo che per attribuire natura condominiale ad un bene, è necessario che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio e/o al godimento collettivo, e cioè sia strumentalmente collegato, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Se la relazione funzionale interessa una singolarità immobiliare in proprietà esclusiva, nel senso che la cosa risulta destinata al solo servizio di questa, la natura condominiale deve escludersi.
Trova quindi giustificazione, rispetto alla fattispecie esaminata dalla Corte, la delibera assembleare che, con riferimento al cancello apposto al cortile, è stata assunta ammettendo alla votazione solo i condomini proprietari di quell’area.