CONDOMINIO: QUANDO L'ASCENSORE DIVENTA ILLEGITTIMO

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Con la sentenza n. 4726 del 10 Marzo 2016 la Cassazione ha precisato che “E’ nulla la delibera dell’assemblea condominiale con la quale si approva la costruzione di un ascensore esterno la cui gabbia limita la visuale di uno dei proprietari”.

In rigetto del ricorso promosso da un amministratore di condominio che sosteneva la validità della delibera di approvazione per la costruzione dell’ascensore, la II sezione civile della Cassazione ha precisato che l’assemblea non può invadere e pregiudicare i diritti dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni, sia con riferimento alle parti in proprietà esclusiva, a meno che non sia stata da questi espressamente accettata, come tassativamente previsto dall’art. 1135 c.c.

Pur sussistendo detta delibera, invero, le lamentele del singolo condomino, devono essere valutate caso per caso e concretamente, valutando – a mezzo di CTU già espletata nel corso del giudizio di merito – se l’apposizione della gabbia pregiudica effettivamente il diritto di visuale di uno o più condomini.

Essendo  emerso dalla risultanze della detta CTU tale pregiudizio, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di annullare la delibera di approvazione dei lavori per la realizzazione della gabbia esterna per l’ascensore, poiché l’assemblea avrebbe dovuto chiedere l’espresso consenso del condomino pregiudicato prima di installare la gabbia dell’ascensore, impeditiva per quest’ultimo di godere appieno ed in maniera esclusiva della sua proprietà.

 

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