Commette il duplice reato di truffa ed appropriazione indebita l’amministratore di condominio che incassa somme non dovute.
Così ha ribadito la Cassazione con la sentenza del 22 Maggio 2017 n. 25444, precisando che il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l’ autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’ elemento soggettivo del reato.
La configurazione del delitto di truffa, invece, si ha al verificarsi del danno patrimoniale per la vittima e dell’ingiusto profitto per l’agente e si verifica nel momento in cui queste evenienze vengano entrambe a esistenza o, in caso di mancata contestualità, in coincidenza con l’avverarsi dell’ultima componente.
Dunque la truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene in cui si sostanzia il danno del raggirato e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente.
Alla luce dei principi suesposti, l’amministratore dei condominio che aveva fatto uso di somme non dovute al condominio, è stato quindi ritenuto responsabile di entrambi i reati.