CHE FINE FANNO IL TFR E LA PENSIONE IN CASO DI DIVORZIO?

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La cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. divorzio) determina una serie di conseguenza rilevanti fra i coniugi, sia sul piano personale, sia su quello patrimoniale.

In primis i coniugi (ormai ex) perdono reciprocamente gli obblighi coniugali di cui agli art. 143 e ss c.c., recuperando lo status libero. Alla moglie, a meno che non vi sia una diversa disposizione del Giudice, viene altresì inibito l’uso del cognome del marito.

Sotto il profilo patrimoniale, se è vero che il divorzio determina in generale il venir meno di ogni diritto ereditario, il legislatore ha voluto comunque riservare una tutela per l’ex coniuge che sia già titolare di assegno divorzile.

In questo caso, se l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzio muore non lasciando coniuge superstite, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge (già titolare di assegno di divorzio).

Qualora invece il de cuius lasci un coniuge superstite, all’ex coniuge sarà comunque riconosciuta una quota della pensione di reversibilità, determinata in considerazione delle sue condizioni economiche e della durata del rapporto matrimoniale.

Quanto al trattamento di fine rapporto (TFR), poi, qualora uno dei coniugi percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente, spetterà una quota del TFR dell’ex coniuge, anche se tale indennità è maturata dopo la sentenza di divorzio (ma non prima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio).

 

 

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