La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 2675/2016 che, nel caso in cui la ex casa coniugale sia assegnata alla moglie in sede di separazione, il proprietario della quota del 50% non va esente dal pagamento dell’Ici/Imu.
Analizzando la censura proposta dalla moglie che, sino quel momento aveva continuato a pagare per timore anche la quota spettante al marito, la Cassazione sancisce il principio per cui, in caso di assegnazione della casa familiare, la gratuità dell’assegnazione concerne solo i canoni di locazione non le altre spese, salvo provvedimento espresso. Pertanto tali spese, mancando il provvedimento, sono a carico del proprietario.
Continua la Corte come il provvedimento di assegnazione descritto genera un “atipico diritto personale” per l’assegnatario e non un diritto di proprietà oppure un diritto reale di godimento che costituiscono i presupposti per la richiesta di pagamento dell’imposta.
Né a tale ipotesi si può applicare quanto previsto dall’art. 218 c.c. che configura la posizione del separato come quella dell’usufruttuario, in quanto la norma, in uno con l’art. 217 c.c., concerne solo la amministrazione dei beni dell’altro soggetto e non il godimento dello stesso in qualità di assegnatario. Si assiste, così, alla mancanza dei presupposti per applicare le norme menzionate (manca il mandato di una parte a favore dell’altra o di una situazione di fatto come previsto dall’art. 218).
Dunque il marito rimane obbligato al pagamento dell’ICI/IMU per la quota di proprietà di sua competenza, anche nel caso di assegnazione della casa alla moglie.