La Commissione Tributaria Provinciale accogliendo il ricorso di un contribuente avverso una cartella esattoriale di Equitalia, ne ha dichiarato la nullità non ritenendo rituale – e dunque legittima – la notificazione della stessa effettuata al convivente (in assenza del destinatario), senza il successivo invio della raccomandata annunciante la predetta notificazione.
La notificazione degli atti impositivi – ricorda la CTP – può essere effettuata anche a soggetto diverso dal destinatario, qualora quest’ultimo non sia presente, ma deve essere in questo caso accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa al destinatario.
L’assenza di quest’ultimo atto o anche solo la sua mancata produzione in giudizio da parte di Equitalia, rende nulla la cartella per vizio di notifica.