Ancora una decisione sull’annosa questione delle cartelle di pagamento notificate a mezzo posta certificata.
A pronunciasi questa volta è la Commissione Tributaria di Napoli (n. 1023/2017), la quale ha preliminarmente precisato che tale modalità di notificazione è legittima solo laddove la cartella debba essere recapitata ad un soggetto (società, professionista ecc.) che per legge è tenuto obbligatoriamente alla tenuta della posta certificata.
Come già deciso da altre Commissioni territoriali (Reggio Emilia, Napoli e Lecce per citarne alcune), anche per i giudici lombardi il solo recapito della cartella in formato pdf non è valido.
Invero, secondo le regole dettate per il processo civile telematico, e applicabili anche alla materia tributaria, il file notificato deve essere formato come .p7m, formato che richiede quindi la sottoscrizione digitale e ne garantisca l’integrità e l’immodificabilità del testo contenuto nel file.
Diversamente se al contribuente la cartella viene notificata a mezzo pec, ma esclusivamente nel formato pdf, la stessa va annullata