Il Tribunale di Como con la sentenza dell’11 Gennaio 2017 ha stabilito la responsabilità ex art. 2015 c.c. del supermercato, in caso di caduta di un cliente sulla scala mobile.
La sentenza risulta assai importante anche per gli operatori del diritto, posto che l’attore aveva citato in giudizio sia il proprietario del contro commerciale, sia la società titolare dell’unica commerciale posta al primo piano della struttura,
Secondo il Tribunale, responsabile ex art. 20151 c.c. è esclusivamente quest’ultima e non anche il proprietario dell’intero centro commerciale, in base alla prossimità della scala mobile al negozio e alla mancata prova liberatoria del caso fortuito.
Il danno è stato liquidato nella voce del danno patrimoniale per le spese mediche, e quello non patrimoniale come personalizzazione del danno biologico liquidato in via equitativa.