BUSTA TELEMATICA – RIMESSIONE IN TERMINI

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Con ordinanza resa il 10 Maggio 2016 la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di remissione in termini proposta dal resistente, che si era costituita in giudizio mediante il c.d. deposito telematico, affetto da errore e come tale “rifiutato” dalla cancelleria dopo 11 giorni dall’invio.

La terza PEC, quella relativa agili esiti  dei controlli automatici, indicava la presenza di un errore (ascrivibile alla tipologia “FATAL”), ma contestualmente indicava la necessità di ulteriori controlli da parte della cancelleria, facendo così presumere a parte resistente che il deposito sarebbe successivamente stato comunque accettato.

Se il contenuto della terza pec fosse stato più chiaro ed univoco, continua il Tribunale lombardo, indicando precisamente la categoria dell’errore “FATAL” non gestibile, il difensore di parte resistente non si sarebbe indotto nella convinzione di un successivo buon esito del deposito telematico.

A ciò si aggiunga il ritardo da parte della cancelleria nella lavorazione della costituzione telematica, poiché essa avrebbe dovuto lavorare la busta telematica entro 5 giorni, come suggerito dalla Circolare del Ministero della Giustizia al punto 5 della stessa, pubblicata il 23 Ottobre 2015.

Nel caso di specie, invece, erano trascorsi ben 11 giorni.

Per quanto sopra, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente l’ipotesi dici all’art. 153 c.p.c. a mente del quale “la parte che sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini”.

 

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