BUONI FRUTTIFERI POSTALI Q/P – ACCOLTO RICORSO G&L

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BUONI FRUTTIFERI POSTALI Q/P:

L’Arbitro Bancario Finanziario accoglie il ricorso dello Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO

Una cittadina sottoscrive in data 13 settembre 1986 due buoni fruttiferi “serie Q/P”. Al momento della sottoscrizione, venivano pertanto apposti due timbri su ogni buono: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P” e uno, sulla parte posteriore, modificativo dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, così come modificati dal d.m. 13 giugno 1986, senza alcuna sovrascrittura relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. In data 3 gennaio 2017, quasi 31 anni dopo, la signora incassa il controvalore presso una filiale di Poste Italiane, contestando a quest’ultimo di non averle corrisposto l’integrale importo dovuto a titolo di interessi. Il dubbio sorge relativamente alla liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, rispetto al quale nulla viene indicato sul BFP. La cittadina si rivolge pertanto allo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO per avere chiarezza circa la regolare liquidazione dei buoni in questione. Sulla base anche di precedenti pronunce favorevoli, lo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO decide di presentare ricorso e l’incertezza viene risolta dall’Arbitro Bancario Finanziario, il quale rileva che l’art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, dispone: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Il collegio ha pertanto accolto la tesi dello Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO secondo cui, non essendo stata operata dall’intermediario alcuna sovrascrittura relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compresi tra il 21° ed il 30° anno, la tutela dell’affidamento del sottoscrittore dei buoni impone di dare la prevalenza a quanto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall’Arbitro (cfr. tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017). In accoglimento del ricorso presentato dallo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere da parte di Poste Italiane, per il terzo decennio successivo all’emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della “serie P” (in termini, cfr., su fattispecie analoga, Collegio Bari, n. 17893/2018 e n. 3431/2018). Si tratta dell’ennesima pronuncia di un filone avviato da anni dallo Studio Legale GIUSTI&LAURENZANO e relativa ai buoni fruttiferi postali della serie ordinaria Q emessi su moduli della precedente serie P (da cui il timbro Q/P).

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