Con l’ordinanza pronunciata lo scorso 5 Settembre (n. 17625) la Cassazione è tornata ad affrontare il problema del risarcimento del danno richiesto dal pedone, in seguito alla caduta sul manto stradale con fondo sconnesso.
In particolare la Corte ha esaminato l’onere probatorio posto a carico del ricorrente, precisando che – per avere diritto al risarcimento del danno – il mal capitato pedone deve provare esclusivamente il nesso causale (tra la caduta dovuta al manto sconnesso e il danno) e non anche la pericolosità.
E ciò – continua la Cassazione – poiché il custode di cose non pericolose (il Comune, nel caso di specie) risponde dei danni provocati a terzi a norma dell’art. 2051 c.c. allorquando sia stato accertato il nesso causale.
L’unica esimente prevista per il custode, in tali casi, sarà dare prova della sussistenza di un caso fortuito e/o forza maggiore.
Diversamente, indipendentemente dalla pericolosità, il custode sarà chiamato a rispondere – e dunque risarcire il danno arrecato – norma del citato articolo 2051 c.c.