Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 12870/16, stabilendo che chi acquista prodotti con marchi contraffatti non commette reato.
I giudici hanno esaminato il caso di un imputato che era stato colto in possesso di alcuni indumenti e capi di abbigliamento, apparentemente riconducibili ad un noto marchio, poi risultati contraffatti ed hanno ritenuto applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Infatti,la Legge 80/2005 (legge di conversione del D.L. 35/2005) e la successiva Legge 99/2009 all’art. 17 punisce “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000,00 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”, oltre la confisca.
Dunque l’acquirente finale non partecipando alla catena di produzione e distribuzione del prodotto falso e limitandosi al solo acquisto, come già in passato sancito dalle SSUU rimane fuori dalla penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 c.p.
Il decreto legislativo 39/2021 ha introdotto l’obbligo per tutte le […]