BENE IN COMUNIONE E' COMUNQUE PIGNORABILE

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Con la sentenza n. 6230 la Sez. III della Casazione ha stabilito che il creditore può legittimamente pignorare l’intero bene anche se quest’ultimo ricada nella comunione legale e anche se il debito riguardi uno solo dei coniugi.

Il coniuge non debitore, spiega la Cassazione, non può pretendere che la procedura riguardi solo una quota del bene in comune, né che si disponga la vendita forzosa solo per una porzione dell’immobile.

Cio’ che resta salvo in capo al coniuge non debitore, e’ il diritto di percepire la metà del ricavato in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene.

Questo perché la comunione non attribuisce alcuna “quota”, ma i coniugi sono contitolari del bene in comunione nella loro interezza. Ciò non consente l’applicazione degli artt. 599 e 601 c.p.c. attesa la singolare peculiarità del tipo di contitolarità sul bene in capo a ciascun coniuge.

Su tale presupposto, la Cassazione ha ritenuto legittimo e corretto il pignoramento per l’intero bene pur se in comunione.

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