La Cassazione con la sentenza n. 23723/16 ha stabilito che il contesto di inidoneità della detenzione di animali, non è superabile dall’apparento buono stato di salute nel quale gli animali sono stati trovati dal veterinario.
Da tale presupposto gli Ermellini hanno ribadito che costituiscono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune senso di mitezza e pietà verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli animali, procurando loro dolore ed afflizione.
La fattispecie di qui all’art. 727 c.p. risulta poi integrata in tutti i casi di detenzione che arrechino sofferenze agli animali, costringendolo a vivere in una condizione incompatibile con la sua natura dell’anima, per come accertata in base alla comune esperienza e alla conoscenza delle scienze naturali.
E’ importante sottolineare come, con tale pronuncia, confermando il provvedimento di sequestro di ben 29 cani emesso dal GIP di Catania, la Cassazione ha sottolineato che il concetto di detenzione inidonea non viene meno – sussistendo le condotte innanzi descritte – neanche dietro certificazione del veterinario di aver riscontrato gli animali in buone condizioni di salute.