Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non è necessario che entrambi i coniugi risiedano nel Comune dove si trova l’immobile, ma che lo stesso sia destinato a residenza familiare.
Ciò che rileva non è, quindi, la residenza degli stessi, ma la loro coabitazione.
Così ha nuovamente precisato la Cassazione con la sentenza n. 13334 del 28 Giugno 2016.
In verità la Suprema Corte era già intervenuta nel 2015 (sentenza n. 25892 del 23/12) stabilendo che “il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione”
I coniugi infatti, continua la Corte, secondo il dettato dell’art. 143 c.c., non sono obbligati ad una comune residenza anagrafica, ma solo alla reciproca coabitazione; pertanto la coabitazione è elemento più che sufficiente, ai fini tributari, per accedere all’agevolazione prima casa.