Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10118 del 19 Maggio 2016 ha ritenuto nulla in quanto vessatoria, la clausola contenuta in un contratto sottoscritto per l’incarico alla vendita, in cui l’agenzia immobiliare richiedeva una penale (in caso di recesso anticipato) uguale alla provvigione.
Ciò in quanto seppur il diritti alla provvigione, nell’ipotesi di mediazione, consegue al semplice verificarsi della conclusione dell’affare per l’effetto dell’intervento del mediatore, è consentito alle parti di rendere atipica tale mediazione, disciplinando diversamente il rapporto, ad esempio prevedendo il pagamento del compenso al mediatore per l’attività compiuta, anche nel caso di recesso.
Però, pur nell’autonomia riconosciuta, deve valutarsi in concreto se detta clausola sia comunque rispettosa delle norme previste dal codice del consumo.
E’ questo punto che il Tribunale di Roma ha riconosciuto un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, nell’ipotesi in cui il mediatore richieda il medesimo compenso previsto per la sua provvigione nel caso di recesso anticipato.
Infatti, per il diritto alla provvigione non è sufficiente – nello schema della mediazione – il conferimento dell’incarico, ma è necessario che sussista un ulteriore patto che valga a collegare il diritto alla provvigione ad un fatto diverso dalla conclusione dell’affare o anche l’ipotesi in cui la parte ritiri l’incarico al mediatore prima della scadenza del termine pattuito.
Tale compenso allora dovrà essere uguale al danno emergente, ma non potrà mai essere uguale al compenso per la conclusione dell’affare.