Con la sentenza del 9 Novembre scorso (n. 26519), la Cassazione ha pronunciato la nullità di tutti i pignoramenti esattoriali, ossia quei pignoramenti che vengono eseguiti da Agenzia delle Entrate -Riscossione (ex Equitalia), secondo il dettato dell’art. 72 bis DPR 602/73, laddove non contemplino il dettaglio del debito.
E’ ormai oltremodo nota la modalità privilegiata conferita all’Agente per la riscossione di procedere, ex art. 72 bis citato, a pignorare stipendi, conti correnti e pensioni senza passare per il “filtro” dell’udienza del Giudice, come succede per ogni altro pignoramento.
Spesso si è raccontato di casi in cui il pignoramento è stato notificato solo ed esclusivamente al terzo (datore di lavoro, banca ecc.) con grave pregiudizio per il contribuente che veniva a scoprire della trattenuta solo ad esecuzione ormai iniziata.
Moltissimi in casi in cui, inoltre, l’Agenzia delle Entrare – Riscossione procede a notificare il pignoramento senza il dettaglio delle somme.
Ebbene, con la cennata sentenza non sarà più possibile che l’agente per la riscossione notifichi un pignoramento senza il dettaglio dei singoli crediti vantati, degli importi e delle cartelle di pagamento sottese, con relative date di notificazione.
Elementi fondamentali per il contribuente, soprattutto in un procedimento, come quello di cui all’art. 72 bis DPR 602/73 che non prevede il controllo preventivo da parte del Giudice con apposita udienza.
La mancanza di tali elementi, comporterà la possibilità per il contribuente di impugnare il pignoramento, ottenendone la nullità.
E cio perché – continua la Cassazione – la semplice allegazione al pignoramento della cartella di pagamento non è sufficiente, posto che l’ex Equitalia non ha poteri di fede privilegiata, di cui godono solo determinati atti accertati dal pubblico ufficiale.
La fede privilegiata è invero riconosciuta solo agli atti pubblici, tra cui non si annoverano gli atti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, i cui atti sono dei semplici “dati di parte”, che non sono né formati, né notificati da un pubblico ufficiale.