Con la sentenza n. 18087 del 14 Settembre 2016 la Cassazione ha definitivamente sancito il principio che “privilegia” la madre nell’affidamento di figli minori, nella cause di separazione e divorzio.
La cennata pronuncia esplicita in maniera molto chiara quello che vediamo solitamente accadere nella aule di tribunale: anche nei casi in cui la madre decida di trasferirsi altrove dopo la fine del sodalizio col partners, ella viene quasi sempre preferita al padre per l’assegnazione dei figli minori.
Tale privilegio viene superato solo in quei rarissimi casi in cui viene riscontrata un’incapacità della madre ad accudire e prendersi cura dei figli.
In tutti gli altri casi, pur privilegiandosi il c.d. affidamento condiviso, di fatto i minori vivono stabilmente con la madre, con grave pregiudizio per il padre che, per ovvie ragioni pratiche, viene sostanzialmente escluso dalla condivisione di molti aspetti della vita sei suoi figli.
La Cassazione ha quindi definitivamente accettato la c.d. maternal preference che si traduce in un interesse morale e materiale dei figli a stare con la madre.