Il Tribunale penale di Roma ha accolto il riesame presentato dall’Avv. Patrizia Giusti dello Studio Legale G&L in favore di una Società di commercio all’ingrosso di combustibili, trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti in ambito nazionale.
In seguito a regolare acquisto di una partita di batterie esauste per oltre 2 tonnellate, con regolare pagamento a mezzo bonifico e fatturazione elettronica, la Società campana spediva il proprio corriere alla volta della Capitale per il ritiro dell’acquisto.
Giunto sul posto, il proprio dipendente non si avvedeva della truffa posta in essere dal falso venditore che, con artificio e raggiri, nonché compilando falsamente il formulario di trasporto, lo induceva in errore, caricando sul veicolo di proprietà della Società due tonnellate di batterie esauste, apparentemente oggetto di acquisto, ma in verità provento di reato.
Le stesse, invero, erano state poco prima trafugate da altro luogo di custodia, con illecita rimozione di sigilli, in seguito a già effettuato sequestro preventivo in relazione ad altro procedimento penale.
L’inconsapevole conducente partiva alla volta del ritorno, ma veniva fermato dagli agenti operanti che procedevano al sequestro preventivo delle batterie (già oggetto di altro sequestro), nonché del veicolo ed annesso rimorchio da egli guidato e di proprietà della Società.
Il sequestro operato in emergenza dagli agenti operanti veniva convalidato dal Gip del Tribunale di Roma, che ne riteneva sussistenti tutti i presupposti di legge.
Avverso la suddetta ordinanza di convalida, in favore della Società, proponeva riesame l’Avv. Patrizia Giusti, lamentando preliminarmente un vizio procedurale, dovuto all’omessa notificazione del sequestro in favore del legale rappresentante della Società, al quale era stata invece notificata esclusivamente l’ordinanza di convalida.
Deduceva altresì, nel merito, l’infondatezza della misura reale con riferimento al veicolo e al rimorchio di proprietà della Società, in relazione al reato di falso ideologico non contestabile rispetto al FIR (formulario identificazione rifiuti), poiché il formulario – a differenza del certificato, unico documento rispetto al quale è contestabile il falso ideologico – non risponde alle esigenze di certezza pubblica e non proviene da soggetto qualificato all’esercizio di una specifica professione.
Il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento delle doglianze formulate dall’Avv. Patrizia Giusti, annullava il provvedimento di sequestro, pronunciando l’immediata restituzione dei beni alla Società proprietaria.