Se è sopravvenuta l’impossibilità della prestazione, per forza maggiore o per un provvedimento delle Autorità, chi ha ricevuto il pagamento può trovarsi di fronte a due evenienze:
se l’impossibilità è totale, l’art. 1463 c.c. prevede la restituzione integrale di quanto ricevuto;
se, invece, l’impossibilità è parziale, ossia nell’ipotesi in cui l’adempimento è in parte avvenuto, l’art. 1464 c.c. prevede la restituzione pro quota.
Da quanto detto si determina l’obbligo in capo all’organizzatore di provvedere al rimborso del biglietto o dell’abbonamento. Gli abbonati hanno altresì la facoltà di richiedere il rimborso ex art. 1467 c.c., quando cioè ricorre l’ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. In tale caso gli abbonati possono chiedere il rimborso per gli eventi non goduti.
Oltre a quanto sino ad ora affermato si rileva che sui siti internet delle società calcistiche apposite sezioni sono dedicate alle condizioni generali di vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso per le singole gare previste per la stagione sportiva in corso, da cui l’utente può scoprire se ha diritto al rimborso in caso di annullamento dell’evento o se lo stesso si svolge a porte chiuse (o anche solo viene modificato il giorno o l’ora dello stesso). Le clausole ivi previste sono riconducibili all’art. 1341 c.c. secondo cui: “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
Tali clausole se poste in violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo sono vessatorie e quindi nulle in quanto determinano uno squilibrio tra il proponente e il consumatore.
Al riguardo si segnala che, di recente, l’AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di nove club di serie A, in quanto sarebbe possibile ravvisare la vessatorietà di alcune clausole contenute proprio nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita. L’Autorità ha posto sotto osservazione proprio quelle che producevano l’effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista stesso.
I consumatori infatti hanno il diritto ad ottenere il rimborso di una quota dell’abbonamento o del biglietto singolo in caso rinvio dell’evento a prescindere dalla responsabilità, o meno, delle società nella causazione dell’evento impeditivo. Parimenti illegittima è ritenuta la clausola che prevede come foro competente quello della sede sociale del Club.
Sullo stesso tema già in passato si era attivata l’AGCM che aveva avviato un’istruttoria che aveva spinto i Club sotto indagine a modificare le clausole contestate.
Alla luce di quanto precede i biglietti e gli abbonamenti, se ricorrono cause di forza maggiore o provvedimenti dell’Autorità, sono rimborsabili, interamente, in caso di biglietto per un singolo evento, pro quota, in caso di abbonamento.
Ciò premesso si deve osservare che un prezioso spunto per risolvere la questione è stato offerto dalla UEFA che ha avviato la procedura di rimborso dei biglietti acquistati per assistere alle partite del Campionato Europeo 2020.
A detta di chi scrive deve essere trovato un giusto equilibrio tra le parti in causa: i tifosi che avrebbero diritto al rimborso e i club che stanno soffrendo una grave crisi economica in ragione del venir meno dei ricavi.
Una soluzione ragionevole potrebbe essere il rimborso con dei voucher per le prossime stagioni come avviene per altri documenti di legittimazione.
(articolo di Altalex – Editoria e formazione giuridica)
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